La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, C‑758/24 e C‑759/24)

Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a
che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante
un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo
giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate
all’allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso
una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell’ambito del
regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi
designati come paesi di origine sicuri. Gli articoli 36 e 37 nonché l’articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere
interpretati nel senso che lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro,
deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all’articolo 37,
paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato,
consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di
difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa,
se gli sia utile adire il giudice competente e, dall’altro, consentire a quest’ultimo di esercitare il
proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale; il giudice
nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione
internazionale, esaminata nell’ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande
presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può,
qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali
di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da
esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e,
dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio. L’articolo 37
della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un
paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta
designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva.

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