La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (CGUE, Grande Sezione, 1 agosto 2025, C-544/23)

L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere
interpretato nel senso che: uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi di tale
disposizione, quando, da un lato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 165/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel
settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, infligge una sanzione
amministrativa al conducente di un veicolo per violazione, da parte di quest’ultimo, di obblighi
imposti da tali regolamenti e, dall’altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli
dall’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, di esonerare dall’osservanza di tali
obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada. L’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della
Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che: esso può applicarsi a una
sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sulla base di una norma che, successivamente
all’adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata,
purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti
commessi da tale persona o sulla pena da applicare. L’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della
Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che: un giudice, investito di un
ricorso per cassazione avverso una decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso proposto
avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una normativa
nazionale più favorevole alla persona condannata, che è entrata in vigore dopo la pronuncia di
tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia considerata definitiva
nel diritto nazionale.

Redazione Autore