La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali (CGUE, Grande Sezione, 1 agosto 2025, C-600/23)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e
con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato
nel senso che esso osta a che: l’autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale
arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della
controversia nell’ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia
connessa all’esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell’Unione europea
e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico
dell’Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato
membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale; a un siffatto lodo sia conferito un
valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato
membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.

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