Impianti FER (nella specie, a biomasse): è incostituzionale la legge reg. Calabria che dispone l’inidoneità dell’area a priori e in via assoluta. In ogni caso, tutte le pubbliche autorità devono ritenersi vincolate alla effettiva tutela dell’art. 9 Cost. novellato (Corte cost., sent. 15 luglio – 28 luglio 2025, n. 134)

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, co.
3, Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»,
l’art. 14, co. 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 – nella parte in cui dispone che «[è] vietata»,
nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione degli impianti di
potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi
«costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti – nonché il
comma 2 del citato art. 14, in quanto anch’esso si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli
impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei mesi. In
particolare, la Corte fa presente che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il
potere, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle Regioni anche con
riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a
un divieto assoluto e aprioristico. Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla
autonomia regionale ma, al contempo, idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici
regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della
biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare
impianti sui rispettivi territori, ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza
dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale
obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni». La Corte ha
sottolineato, altresì, che se pure l’individuazione con legge dei parchi nazionali o regionali come
aree inidonee alla realizzazione degli impianti alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10
MW termici non può comportare un divieto assoluto, l’eventuale dissenso, in seno al successivo
procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte (ad esempio, la Regione o
l’ente Parco) potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri. In ogni caso, tutte le pubbliche
autorità devono ritenersi vincolate alla effettiva tutela dell’art. 9 Cost. novellato.

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