La Corte di cassazione, in tema di peculato, ha escluso la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. se il danno è stato integralmente risarcito (Cass. pen., sez. VI, 21/05/2025 – 25/07/2025, n. 27422)

Integra il delitto di peculato la condotta dell’incaricato di pubblico servizio che ometta di riversare somme riscosse per conto dell’ente pubblico, laddove emerga una consapevole interversione del titolo del possesso, desumibile anche da comportamenti volti a occultare il mancato versamento. In caso di integrale risarcimento del danno da parte dell’imputato o di un terzo da lui ristorato, la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non è dovuta, in quanto il profitto del reato risulta già restituito. L’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p. è applicabile anche quando il risarcimento sia effettuato da un fideiussore, a condizione che l’imputato abbia manifestato concreta e tempestiva volontà riparatoria.

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