Ai fini della configurabilità del delitto di epidemia colposa di cui agli artt. 438 e 452 c.p., deve ritenersi ammissibile la realizzazione della fattispecie anche mediante condotta omissiva, in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento e del relativo nesso causale tra l’omissione e la diffusione dei germi patogeni. Trattandosi di reato causalmente orientato, e non a condotta vincolata, trova applicazione la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p., anche con riferimento alla tutela del bene giuridico della salute pubblica.
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