L’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non impone, per quanto riguarda l’azione con la quale un cittadino di paese terzo, al fine di avvalersi dei diritti conferitigli dall’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, intende contestare la decisione delle autorità competenti che ha respinto la sua domanda di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato per motivi di studio: – che a tale cittadino sia offerto un ricorso eccezionale esaminato nell’ambito di un procedimento d’urgenza qualora, pur avendo dato prova della diligenza richiesta, il necessario rispetto dei termini relativi al procedimento ordinario di controllo di tale decisione potrebbe ostacolare lo svolgimento dei suoi studi; – che, nell’ambito di un siffatto ricorso eccezionale, il giudice adito disponga del potere di adottare, se del caso, provvedimenti provvisori, in particolare, al fine di ingiungere alle autorità competenti di adottare una nuova decisione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto, o – che il giudice investito di un ricorso avverso detta decisione disponga del potere di sostituire la propria valutazione a quella di tali autorità o di adottare una nuova decisione. Le condizioni nelle quali il ricorso avverso una decisione delle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio viene esperito e, se del caso, la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita devono, tuttavia, essere tali da consentire l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha pronunciato l’annullamento, di modo che il cittadino di un paese terzo sufficientemente diligente sia in grado di giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli da tale direttiva.
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