Per la Corte costituzionale non è incostituzionale l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno nel territorio statale (Corte costituzionale, sent. 26 giugno 2025, n. 81)

Nella sentenza n. 81 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 3 del d. lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La Corte ha affermato che l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato costituisce mancata attuazione di una parte dell’oggetto della delega contenuta nella legge n. 67 del 2014, pertanto, trattandosi di delega in minus, non sussiste la violazione dell’art. 76 Cost. Inoltre, secondo i giudici costituzionali, «L’omessa attuazione attiene … a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un’azione di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati» e, pertanto, l’omessa depenalizzazione non determina lo stravolgimento della legge di delegazione evocato dal rimettente. Dunque, per la Corte, la mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.

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