Recidiva semplice in concorso con aggravante autonoma o a effetto speciale: è illegittima la disposizione che non prevede un aumento massimo di pena “fino a un terzo” (Corte cost., sent. 7 aprile – 27 maggio 2025, n. 74)

Con la sentenza n. 74 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, co. 3, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, co. 1, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». In particolare, l’art. 4 della legge n. 251 del 2005, riformulando il menzionato primo comma dell’art. 99, cod. pen., ha reso fissa, e non variabile, innalzandola di un terzo, la misura frazionaria dell’aumento di pena per la recidiva semplice, con ciò imponendo al giudice di aumentare la pena base nella misura di un terzo, senza alcuna possibilità di modulazione. La Corte, sulla scorta della sua costante giurisprudenza, ha sottolineato che l’aumento di pena non può essere disposto sulla base di una presunzione generale, bensì soltanto riscontrando la concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti reati, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Il differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, può essere causa dell’irrogazione di una sanzione sproporzionata (quindi lesiva dell’art. 3 Cost.) e non “individualizzata” proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti. Il censurato criterio di determinazione della pena in caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale e una circostanza aggravante comune risulta anche lesivo dell’art. 27, co. 3, Cost., in quanto una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non può essere percepita dal suo destinatario come una pena giusta, e non può quindi assolvere alla funzione rieducativa. Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione censurata in quanto non prescrive che l’aumento di pena, nel caso di concorso tra recidiva semplice con aggravante autonoma o a effetto speciale, sia irrogabile nella misura “massima” di un terzo.

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