Nella sentenza numero 78 del 2025 la Corte costituzionale, ritenendo fondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, ha affermato che viola il diritto di difesa del detenuto il termine di ventiquattro ore a sua disposizione per proporre reclamo contro il provvedimento del giudice che gli abbia negato un permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o di altro evento familiare di particolare gravità. In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la questione, osservando che in sole ventiquattro ore il detenuto non è in grado né di ottenere l’assistenza tecnica di un difensore, né di procurarsi copia di tutti i documenti sui quali si basa il provvedimento impugnato, e la cui conoscenza è indispensabile per poter adeguatamente motivare il reclamo. La Corte ha sostituito, per il detenuto, il termine di ventiquattro ore con quello di quindici giorni, già previsto in via generale per ogni reclamo contro le decisioni che riguardano il detenuto dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario. Il giudizio è nato dal reclamo proposto dal detenuto al Tribunale di sorveglianza il giorno stesso in cui gli era stato notificato il provvedimento attraverso il quale il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta di permesso per fare visita alla sorella, affetta da tumore, riservandosi di formulare in seguito i motivi. Alcuni giorni più tardi il suo difensore aveva reiterato il reclamo, corredato dei motivi, dopo avere ottenuto copia della documentazione medica che il Magistrato aveva acquisito d’ufficio. Il reclamo del difensore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché presentato oltre il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento, stabilito dall’articolo 30-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva sollevato la questione di costituzionalità, dubitando della compatibilità di un termine così breve con l’art. 24 Cost., che tutela il diritto di difesa. La Corte ha affermato che resta ferma la possibilità per il legislatore di stabilire un diverso termine, purché idoneo ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa.
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