Il divieto di accesso alle tecniche di PMA per la donna singola non integra una scelta legislativa manifestamente irragionevole o sproporzionata (Corte cost., sent. 11 marzo – 22 maggio 2025, n. 69)

Con sentenza n. 69 del 2025 la Corte costituzionale ha ritenuto non manifestamente irragionevole o
sproporzionata la scelta del legislatore di non consentire alla donna singola di ricorrere a pratiche
di PMA. Ciò in quanto, la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce
al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l’esclusione della figura del
padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati. Pertanto,
rispetto all’esigenza di tutelare questi ultimi, la conseguente compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell’attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata. La Corte ha, comunque, precisato che nulla osta, sul piano costituzionale, a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla PMA anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente previsti come, nella specie, la famiglia monoparentale.

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