La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale (CGUE, Decima Sezione, 15 maggio 2025, C-623/23 e C-626/23)

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della medesima, letta alla luce dell’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in base alla quale, per ridurre il divario di genere in materia di prestazioni di sicurezza sociale conseguente all’educazione dei figli, alle donne che percepiscono una pensione contributiva di vecchiaia e che hanno avuto uno o più figli è concessa un’integrazione della pensione, mentre la concessione di tale integrazione agli uomini che si trovano in una situazione identica è subordinata a condizioni aggiuntive legate al fatto che la loro carriera lavorativa sia stata interrotta o pregiudicata in occasione della nascita o dell’adozione dei figli. La direttiva 79/7 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a che, nel caso in cui sia respinta una domanda di integrazione della pensione presentata da un padre in virtù di una normativa nazionale dichiarata costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi di tale direttiva, e in cui al padre debba, pertanto, essere concessa tale integrazione in base alle condizioni applicabili alle madri, una siffatta concessione comporti la revoca dell’integrazione della pensione già concessa alla madre, dal momento che, ai sensi di tale normativa, detta integrazione può essere concessa solo al genitore che percepisce la pensione di vecchiaia di importo inferiore e solo quando tale genitore è il padre.

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