Con la sentenza n. 58 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 143, co. 1, del
DPR n. 115 del 2002 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese
spettanti al difensore d’ufficio di genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983,
(Diritto del minore ad una famiglia). In particolare, la Corte (richiamando la sent. n. 135 del 2019) ha
osservato che l’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo
incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista all’anticipazione del pagamento
ad opera dell’erario, anche al verificarsi della insolvenza del genitore del minore, al pari della ipotesi
di irreperibilità dell’assistito, così come della insolvenza di indagato, imputato o condannato in un
processo penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 116 del TU spese di giustizia.
In particolare, la questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione investita del ricorso proposto
da un avvocato che, nominato, in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore,
difensore di ufficio della madre del minore, dopo aver svolto il proprio mandato e aver tentato
inutilmente di recuperare in via esecutiva il relativo credito professionale, si era rivolto al Tribunale
per i minorenni competente, chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell’erario e
vedendosi rigettata la propria domanda. La Cassazione ha denunciato il vulnus all’art. 3 Cost. sotto
il profilo della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata e del trattamento
ingiustificatamente deteriore che subirebbe il difensore di ufficio del genitore insolvente rispetto sia
a quello del genitore irreperibile negli stessi procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei
minori, sia al difensore d’ufficio dell’imputato insolvente nei processi penali.
Ciò in considerazione della omogeneità di interessi, egualmente delicati e costituzionalmente
rilevanti, delle parti coinvolte nei due diversi contesti, processuali, penale e minorile civile.
La Corte ha ricordato che, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, resta salva la possibilità
per l’erario di recupero delle somme anticipate se la persona assistita dal difensore d’ufficio non
chieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infine, la Corte ha ricordato che è
onere del difensore d’ufficio dimostrare di aver esperito infruttuosamente la procedura per il
recupero dei crediti professionali, condizione al cui realizzarsi, previa allegazione degli esiti negativi
della tentata esecuzione, il compenso e le spese spettanti al professionista possono essere anticipati
dallo Stato negli importi liquidati con decreto del magistrato, nella misura e con le modalità previste
dal testo unico spese di giustizia.

