La Corte costituzionale dichiara illegittimo il terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale previsto dalla normativa elettorale della Regione Campania, sottolineandone il tenore di principio fondamentale della materia elettorale ex art. 122, co. 1, Cost. (Corte cost., sent. 9 aprile – 15 maggio 2025, n. 64)

Con la sentenza n. 64 del 2025 la Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto del terzo mandato
consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto costituisce,
per le Regioni a Statuto ordinario, un principio fondamentale della materia elettorale in virtù
dell’art.122, co.1, Cost., in quanto espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a
bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione
diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare».
A tal stregua, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge della
Regione Campania n. 16/2024, per violazione dell’art. 122, co. 1, Cost., in relazione al parametro
interposto di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), l. n. 165/2004, che dispone, appunto, il divieto del terzo
mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale. In particolare, poiché la legge
elettorale regionale (l. r. n. 4/2009) è intervenuta successivamente all’entrata in vigore della citata l.
n. 165/2004 e il divieto del terzo mandato consecutivo ivi previsto è stato derogato dalla
diposizione censurata, quest’ultima ha sostanzialmente impedito di computare i mandati pregressi
rispetto a quello in corso, permettendo al Presidente della Giunta regionale uscente di essere
rieletto alle prossime elezioni regionali nonostante abbia già svolto due mandati consecutivi. La
Corte costituzionale ha da ciò fatto conseguire l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, della legge
campana n. 16/2024, in quanto lesiva del principio del divieto del terzo mandato consecutivo del
Presidente di Regione. Pertanto, le leggi elettorali delle Regioni ordinarie approvate dopo l’entrata
in vigore della legge n. 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il
principio de quo, che costituisce ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti. Infine, per la
Corte non ha alcun rilievo che analoghe leggi regionali volte a escludere l’operatività del principio
del terzo mandato consecutivo non siano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in quanto la rispettiva, eventuale illegittimità costituzionale può sempre essere fatta valere – nei
modi previsti dall’ordinamento – in via incidentale.

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