La Corte costituzionale si pronuncia, in materia di LEA, sul ripristino del presidio ospedaliero pugliese (Corte costituzionale, sent. 23 aprile 2025, n. 57)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57, ha dichiarato non fondate le censure di violazione
degli articoli 97, co. 1, e 117, co. 3, della Costituzione da parte della legge della Regione Puglia n.21
del 2024 che ha istituito il Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie
Messapica, prevedendo il “transito” nell’organico della ASL di Brindisi del personale in servizio
presso la struttura, fino ad allora gestita da un ente di diritto privato.
In particolare, nell’impugnare la suddetta legge regionale, il Governo ha sostenuto che essa avrebbe
determinato una modifica della pregressa programmazione sanitaria e un significativo aumento
delle spese a carico del bilancio pubblico, l’una e l’altro preclusi alle Regioni che, come la Puglia,
sono assoggettate ad un piano di rientro dal deficit sanitario.
Nel ribadire che alle Regioni in fase di rientro dal disavanzo sanitario è preclusa l’adozione di
provvedimenti, anche legislativi, in contrasto con gli obiettivi concordati, nonché la deliberazione di
spese per l’erogazione di prestazioni sanitarie superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA), la
Corte ha tuttavia ritenuto che il ripristino dell’originaria gestione pubblica del presidio ospedaliero
di Ceglie Messapica, da sempre classificato quale struttura pubblica pur se provvisoriamente
affidato ad un ente di diritto privato, è totalmente in linea con l’ancora vigente programma operativo
per il triennio 2016-1018.
Secondo la Corte, inoltre, non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale
direttamente conseguente all’internalizzazione dei servizi di riabilitazione, che rientrano nei LEA e
configurano, quindi, una spesa obbligatoria.
È stata invece ritenuta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 97, co. 4, della Costituzione,
perché l’art. 4, co. 2, della legge regionale impugnata consente alla ASL di Brindisi di procedere
all’assunzione interamente riservata del personale già in servizio alle dipendenze dell’ente di diritto
privato e, dunque, senza il necessario concorso pubblico e in assenza delle condizioni per consentire
una deroga al suddetto principio.

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