Illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante ex art. 625 bis cod. pen. (ravvedimento post delictum nel furto in abitazione) sulla recidiva reiterata (Corte cost., sent. 24 marzo – 22 aprile 2025, n. 56)

Con sentenza n. 56 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69, co. 4, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, co. 4, cod.
pen. In particolare, la Corte – dopo un’articolata disamina della propria giurisprudenza in merito –
ha ritenuto che la “neutralizzazione” di tale attenuante nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia
recidivo si rivela distonica, e dunque irragionevole, rispetto alla stessa intenzione del legislatore,
finendo per disincentivare la scelta di collaborare. Tale scelta, pur potendo essere frutto di un mero
calcolo, implica anche in questo caso il distacco dell’autore del reato dall’ambiente criminale, con il
rischio di potenziali ritorsioni. La mancata considerazione del distacco dall’ambiente criminoso e
dei rischi che la collaborazione comporta, d’altra parte, determina il contrasto del divieto di
prevalenza dell’attenuante relativa al ravvedimento post delictum anche con l’art. 27, co. 3, Cost., in
quanto fa sì che la pena irrogata sia percepita come ingiusta e, quindi, inidonea ad assolvere alla
finalità rieducativa, propria delle sanzioni penali.

Redazione Autore