Con sentenza n. 48 del 2025 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 1/2024, sollevata in
riferimento all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. in quanto non sufficientemente motivata, nonché
infondate le altre questioni di costituzionalità del medesimo articolo in riferimento agli artt. 3, 34,
117, co. 2, lett. n), e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 9 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La Corte ha, infatti, ritenuto che la
norma impugnata rappresenta un legittimo esercizio della potestà legislativa regionale nella
materia della “tutela della salute” e dell’ “istruzione”; inoltre, la norma de qua, stabilendo che
l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello
universitario, sia subordinata alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la
somministrazione del vaccino anti Papilloma virus (HPV), l’avvio del programma di
somministrazione, il rifiuto della somministrazione o l’avvenuto espletamento del colloquio
informativo sui benefici del vaccino, oppure la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di
produrre alcun documento, ha l’obiettivo di indurre alla vaccinazione HPV, non imponendola né
imponendo la trasmissione di dati personali contro la propria volontà. A tale scopo, infatti, è
prevista la possibilità di non presentare alcun documento o, quanto meno, quella di dissentire
consapevolmente (c.d. “dissenso informato”) in caso di rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione.

