Con la sentenza n. 40 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell’art. 1, co. 1, lett. a),
n.1) del d.l. n. 79/2021, come convertito, nella parte in cui, dopo avere riconosciuto l’assegno
temporaneo per i figli minori, tra gli altri, ai cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione
europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, ne esclude il
godimento quanto ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per “richiesta asilo”,
poiché l’assegno temporaneo per i figli minori è una provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma
non è destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona. L’estraneità dello strumento
sociale di cui si tratta al nucleo dei bisogni essenziali della persona e quindi l’esclusione, nel caso
di specie, della sussistenza del limite invalicabile costituito dalla garanzia di un diritto inviolabile
consentono di affidare alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di
ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l’accesso a
prestazioni sociali. Una situazione di bisogno dei richiedenti asilo che, come quella in esame, non
si connota in termini di impellenza e afferenza alle primarie necessità della persona, unitamente al
sistema di provvidenze che assiste i richiedenti asilo, rende pertanto non irragionevole la scelta
legislativa di non includere i titolari di permesso per asilo nella platea dei beneficiari dell’assegno
temporaneo per i figli minori.

