L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che affinché risulti soddisfatto il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto da detto articolo 46, paragrafo 3, un giudice nazionale di primo grado, investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, deve disporre del potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale qualora ritenga che il ricorso a tale visita sia necessario o pertinente ai fini della valutazione della domanda stessa.
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