L’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che impone a un’autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro pubblico di rettificare i dati personali relativi all’identità di genere di una persona fisica qualora tali dati non siano esatti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. L’articolo 16 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica dei dati personali relativi all’identità di genere di una persona fisica, contenuti in un registro pubblico, tale persona può essere tenuta a fornire gli elementi di prova pertinenti e sufficienti che si possono ragionevolmente richiedere a detta persona per dimostrare l’inesattezza di tali dati. Tuttavia, uno Stato membro non può in alcun caso subordinare, mediante una prassi amministrativa, l’esercizio di tale diritto alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.
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