Con la sentenza n. 33 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 29-bis, co. 1,
della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono
adottare un minore straniero residente all’estero affermando che anche le persone singole possono
adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
In particolare, nel giudizio nel quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione
internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, la Corte
costituzionale ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli artt. 2 e 117, co. 1 Cost.
(quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
La disciplina dichiarata illegittima, secondo quanto affermato dai giudici costituzionali, comprime
in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un
istituto ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Infatti, la Corte costituzionale ha affermato che l’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo
una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in
considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non
irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore
in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice
accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire
e mantenere il minore, accertamento che può tenere conto anche della rete familiare di riferimento
dell’aspirante genitore. Inoltre, evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha
aggiunto che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione
delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi
negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare
stabile e armonioso».

