In tema di adozione di una misura cautelare, il rifiuto, l’ingiustificata omissione o ritardo nel
permettere l’accesso del difensore ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni
delle conversazioni intercettate determinano una nullità di ordine generale a regime intermedio ai
sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., impedendo l’utilizzo delle intercettazioni in fase cautelare.

