L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, l’articolo 3, paragrafo 1, e
l’articolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del
diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell’Unione europea, nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione di una
normativa nazionale che ha l’effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione
del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali
affinché quest’ultimo li faccia valere, collettivamente, nell’ambito di un’azione per il risarcimento
del danno, che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto
riguarda l’accertamento dei fatti, di un’autorità garante della concorrenza che constata una siffatta
violazione, a condizione che il diritto nazionale non preveda nessun’altra possibilità di
raggruppamento delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da garantire
l’effettività dell’esercizio di tali diritti al risarcimento, e l’esercizio di un’azione individuale per il
risarcimento del danno individuale si riveli, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie,
impossibile o eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli del loro
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tali disposizioni di diritto dell’Unione impongono al
giudice nazionale, qualora non possa procedere a un’interpretazione di tale normativa nazionale
conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, di disapplicare detta normativa nazionale.

