La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di identità di genere (CGUE, Prima Sezione, 9 gennaio 2025, C-394/23)

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati personali relativi all’appellativo dei clienti di un’impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non sembra essere né oggettivamente indispensabile né essenziale per consentire la corretta esecuzione di un contratto e, pertanto, non può essere considerato necessario all’esecuzione di tale contratto; il trattamento di dati personali relativi all’appellativo dei clienti di un’impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, qualora: il legittimo interesse perseguito non sia stato indicato a tali clienti al momento della raccolta di tali dati; oppure detto trattamento non sia effettuato nei limiti dello stretto necessario per la realizzazione di tale legittimo interesse; oppure alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà fondamentali di detti clienti possano prevalere su tale legittimo interesse, in particolare a causa di un rischio di discriminazione fondata sull’identità di genere. L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: al fine di valutare la necessità di un trattamento di dati personali ai sensi di tale disposizione, non occorre prendere in considerazione l’eventuale esistenza di un diritto di opposizione dell’interessato, ai sensi dell’articolo 21 di tale regolamento.

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