Impugnazione in materia di protezione internazionale: no alla cancellazione della causa dal ruolo se la parte non provvede al deposito delle note scritte (Cassazione Civile, ord. 11 dicembre 2024, n. 31849)

Nelle controversie ex art. 35-bis del D.Lgs. n.25/2008 aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art.35 del D.Lgs. n.25/2008, a seguito del mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale, ove il giudice ritenga di procedere all’udienza di comparizione mediante la forma sostitutiva del deposito di note scritte, ai sensi dell’art.127-ter c.p.c., la disciplina ivi dettata ratione temporis risulta applicabile solo ed in quanto compatibile con il procedimento di cui allo stesso art.35-bis e all’art.737 e ss c.p.c.: ne consegue che, ove il giudice abbia fissato il primo ed il secondo termine ex art.127-ter, comma quarto, c.p.c. per il deposito di note scritte e questi termini siano decorsi senza che alcuna parte abbia provveduto all’incombente, il giudice non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo, ma dovrà decidere nel merito, non essendo compatibile l’esito estintivo con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, per il quale resta esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Redazione Autore