La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, anche a seguito delle modifiche
apportate all’art. 19, comma 1.1, d.lg. n. 286 del 1998 e dell’abrogazione del suo terzo e quarto periodo
dovute all’art. 7 dalla l. 5 maggio 2023 n. 50, l’espulsione dello straniero a titolo di sanzione
alternativa alla detenzione non può essere disposta quando la misura si risolva in un’ingerenza nella
vita privata e familiare dell’interessato, vietata, secondo l’interpretazione dalla Corte di Strasburgo,
dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.