La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, in tema di diffamazione commessa attraverso
una trasmissione televisiva in danno a più persone e aggravato dall’attribuzione alle stesse di un
fatto determinato, ha stabilito che la competenza territoriale per connessione deve essere
determinata in base al criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.