Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19919)

Il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti
dell’analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un’azione collettiva spettante
complessivamente al gruppo dei legittimari.
Nel caso di pluralità di legittimari, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non
già all’intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli
altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ottenere soltanto la parte a lui
spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno
rinunciato all’azione di riduzione.
Il legittimario leso può rinunciare all’azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di
riserva anche tacitamente, ma in tal senso il suo comportamento deve essere inequivoco e
concludente.

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