Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno assimilate al diritto vivente e pertanto non vanno prodotte in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19506)

Nella liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il
danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, ma non anche
quello di produrle in giudizio, in quanto esse integrano il diritto vivente nella determinazione del
danno non patrimoniale conforme a diritto. In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla
persona dev’essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già
al momento del fatto illecito.
Inoltre, il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il
proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori,
sugli stati d’animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun
ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono
esternazioni di tale tipo.

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