Il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali deve esercitarsi nel rispetto dei diritti della persona (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 15 maggio 2024, n. 13537)

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del
1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo
tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo
inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate
senza il rispetto delle misure dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili nei
servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche
in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata
indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione
patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la
menzionata revoca.

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