Deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza
presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione
Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo
diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore
operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza
di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione
incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non
per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente
compiutamente informata.