Il Tribunale costituzionale portoghese sulle garanzie concernenti la conservazione dei dati (Tribunal Constitucional, Plenário, acórdão 13 maggio 2022, n. 382)

Il Procuratore generale della Repubblica ha chiesto che venga dichiarata la nullità della sentenza n. 268/2022. Posto che il ricorrente non ha la legittimità procedurale e costituzionale per avanzare questa richiesta, le sue argomentazioni sono ritenute manifestamente infondate. In primo luogo, le previsioni che determinavano un obbligo indifferenziato di conservazione dei metadati non potevano più essere applicate da nessuna autorità nazionale dal 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Costituzione, visto che la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva ritenuto che fossero incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in questo senso, peraltro, si era espressa la Commissione nazionale per la protezione dei dati con la Deliberazione n. 1008/2017 del 18 luglio 2017). Inoltre, il Tribunale, avendo affermato che la conservazione dei dati in Paesi in cui non sono applicabili il controllo da parte di un’autorità amministrativa indipendente e i diritti degli interessati viola il vincolo che comporta l’effettività delle garanzie costituzionali di protezione e l’intervento dell’autorità amministrativa indipendente, ha ritenuto incostituzionale la previsione che comportava la conservazione dei dati elencati all’art. 4. Il Tribunale ha anche affrontato la domanda se fosse sufficiente il rispetto di tale vincolo, affinché la previsione potesse considerarsi costituzionalmente conforme, e ha stabilito che le previsioni sottoposte a controllo presentassero ulteriori vizi per quanto concerne i dati di traffico (ma non per quanto concerne i dati di base). Infine, non si può contestare al Tribunale di non aver espressamente indicato gli effetti della decisione, posto che la stessa Costituzione stabilisce l’invalidità ipso iure di una norma dichiarata incostituzionale, che decorre dal momento di entrata in vigore della stessa norma, e che un’eventuale modulazione degli effetti ai sensi dell’art. 282, comma 4, della Costituzione avrebbe dato luogo a un contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Redazione Autore