L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo sono presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, mentre una siffatta presa in considerazione non è prevista per i precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale. L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo devono essere presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione. Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato membro prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario in tale primo Stato membro non possono essere presi in considerazione ai fini del suo avanzamento qualora detto funzionario sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione e, dall’altro, una tale promozione può, in linea di principio, intervenire soltanto dopo diversi anni di servizio, conteggiati a partire dalla data di riferimento per l’avanzamento, purché, da un lato, il numero di anni di servizio da svolgere prima di poter aspirare a una promozione non sia tale da riguardare soltanto i funzionari di età avanzata e, dall’altro, la concessione di una promozione dipenda anche da altri criteri, estranei a qualsiasi presa in considerazione dell’età.
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