La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di Stato di diritto e indipendenza dei giudici (CGUE, Quarta Sezione, 4 settembre 2025, C‑225/22)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono
essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro nonché alla
giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo che implicano che un giudice nazionale
sia tenuto a conformarsi a una decisione emessa da un collegio giudicante di un organo
giurisdizionale di grado superiore, qualora, sulla base di una decisione della Corte, tale giudice
nazionale accerti che uno o più giudici facenti parte di detto collegio giudicante non soddisfano i
requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, e
che, inoltre, gli sia impedito, in forza del diritto nazionale, di verificare la regolarità della
composizione di detto collegio giudicante sulla base degli stessi elementi che erano stati presi in
considerazione in tale decisione della Corte. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto
alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere
interpretato nel senso che in una situazione in cui, sulla base di una decisione della Corte, sia
accertato che un organo giurisdizionale di ultima istanza non soddisfa i requisiti di indipendenza,
imparzialità e precostituzione per legge, ai sensi di tale disposizione, una decisione emessa da un
siffatto organo, con la quale la causa di cui si tratta è rinviata per riesame dinanzi a un organo
giurisdizionale di grado inferiore, deve essere considerata inesistente, qualora tale conseguenza sia
indispensabile, alla luce della situazione procedurale in causa, per garantire il primato del diritto
dell’Unione.

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