L’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che:
può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità
amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità
inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti
fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere
previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria.

