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> Blog > Giurisprudenza > CGUE > Anno 2025 > La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di stato di diritto e indipendenza del potere giudiziario (CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, C-646/23 e C-661/23)
Anno 2025CGUEGiurisprudenza

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di stato di diritto e indipendenza del potere giudiziario (CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, C-646/23 e C-661/23)

Di
Redazione
Pubblicato: 25 Luglio 2025
3 Min di lettura
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L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio, a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa, di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale in circostanze in cui, anzitutto, detta normativa non spiega le ragioni che giustificano l’introduzione delle sue disposizioni né menziona nessun interesse pubblico al quale queste ultime risponderebbero; inoltre, la stessa normativa non si applica ai pubblici ministeri militari dichiarati inidonei al servizio militare professionale, laddove queste due categorie di magistrati erano in precedenza soggette alle stesse norme, e incide di fatto su un solo giudice, rientrando nel contempo in una serie di misure, adottate nei confronti di tale giudice, aventi carattere sanzionatorio; e, infine, detto giudice non dispone di nessun mezzo di impugnazione per contestare il provvedimento di collocamento a riposo anticipato d’ufficio di cui è in tal modo oggetto. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un giudice nazionale e a qualsiasi altra autorità dello Stato membro interessato di disapplicare una normativa nazionale, che imponga il collocamento a riposo anticipato di un giudice, quando tale normativa sia stata adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il che implica che il giudice collocato a riposo in applicazione di detta normativa dev’essere reintegrato nelle sue funzioni. Gli organi giudiziari competenti in materia di determinazione e modifica della composizione dei collegi giudicanti sono tenuti a garantire tale reintegrazione. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale, che decide di sospendere il procedimento e di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, è legittimato a sospendere provvisoriamente l’applicazione di una normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo anticipato d’ufficio del giudice unico che lo compone, e ciò fino alla pronuncia della sua decisione adottata a seguito della risposta della Corte, anche qualora, in forza del diritto nazionale, esso non abbia il potere di disporre una siffatta sospensione. Detta sospensione provvisoria implica che il giudice oggetto del provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio deve poter proseguire l’esame delle altre cause di cui era investito alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione.

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