L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che, in caso di inosservanza da parte di un richiedente protezione internazionale dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente a statuire sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda, obbligo il cui unico obiettivo è quello di verificare la sua presenza sul territorio nazionale e non di ascoltarlo, stabilisce una presunzione di proposizione abusiva di tale ricorso e prevede che quest’ultimo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.
martedì, Ago 18, 2026
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