In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione
domiciliare, il Tribunale di sorveglianza deve esaminare in concreto le condizioni di salute del
detenuto, le tipologie di cura necessarie e l’incidenza dell’ambiente carcerario sul quadro clinico
specifico, non potendo limitarsi ad una valutazione astratta del quadro patologico e dei presidi
sanitari disponibili.

