La Corte costituzionale sull’espulsione amministrativa dello straniero (Corte costituzionale, sent. 23 maggio 2025, n. 73)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità, in riferimento all’art. 27, co. 3, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Palermo in relazione alla misura dell’espulsione alternativa alla detenzione, prevista
dall’art. 16, co. 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 per lo straniero detenuto, identificato, che debba scontare
una pena residua inferiore ai due anni di reclusione per reati non di particolare gravità, e che si trovi
in una condizione di irregolarità del soggiorno.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la misura espulsiva disposta dal magistrato
di sorveglianza ha natura amministrativa, anticipando l’espulsione amministrativa dovuta
all’irregolarità del soggiorno e non può essere equiparata alle misure alternative alla detenzione
previste dall’ordinamento penitenziario. Per i giudici costituzionali il magistrato di sorveglianza è
tenuto, comunque, ad operare una ponderazione di interessi quanto agli effetti dell’eventuale
espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata, nel rispetto dei divieti di
espulsione per condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva previsti dall’art.19 del d. lgs. n. 286
del 1998, che lo stesso art. 16, co. 9, del TU richiama.

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