La Corte costituzionale si pronuncia sul TSO: diritto a ricevere la comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e diritto ad essere sentiti dal giudice tutelare prima della convalida (Corte costituzionale, sent. 30 maggio 2025, n. 76)

Con la sentenza numero 76 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 35 della
legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che
il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni
di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita
dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima
notificato. In particolare, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione nella parte in
cui non prevede (al co. 1) dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona
interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; nella parte in cui non prevede (al co. 2)
dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; e, infine, nella
parte in cui non prevede (al co. 2) dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne
dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».
La Corte costituzionale ricorda che le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti
di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del
provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida
e che l’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida
assolve a diverse funzioni. Innanzitutto, l’audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello
statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione. In
secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova (normalmente un reparto del
servizio psichiatrico di diagnosi e cura) è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del
divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (art.
13, co. 4, Cost.) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32, co. 2, Cost.). In terzo
luogo, costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le
condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di
sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori
in via d’urgenza di cui all’art. 35, co. 6, della legge n. 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura
costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della
persona.

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