L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c), e con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo, da una parte, di garantire che la vulnerabilità di un imputato o di un indagato sia individuata e riconosciuta prima che tale imputato o indagato sia interrogato in un procedimento penale o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove nei suoi confronti e, dall’altra parte, di garantire loro l’accesso a un difensore con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai fini di tale procedimento senza indebito ritardo e, al più tardi, prima dell’interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima dell’esecuzione degli atti investigativi o di raccolta di prove ai quali tale imputato o indagato è tenuto, o autorizzato, a partecipare. L’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 devono essere interpretati nel senso che essi impongono che le decisioni relative, da un lato, all’esame dell’eventuale vulnerabilità di un indagato o imputato e, dall’altro, al rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato a una persona vulnerabile e alla scelta di interrogare tale persona in assenza di un difensore, siano motivate e possano essere oggetto di un mezzo di ricorso effettivo. Per contro, tali disposizioni non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da una persona vulnerabile nel corso di un interrogatorio condotto da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria in violazione dei diritti previsti dalle direttive 2013/48 o 2016/1919 purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale tale giudice, da un lato, sia in grado di verificare che detti diritti, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, siano stati rispettati e, dall’altro, possa trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in siffatte condizioni.
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