In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo è integrato dal
dolo generico, sufficiente ad essere configurato anche nella sua forma eventuale, senza necessità di
dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa o lo scopo di recare pregiudizio
ai creditori. Risulta irrilevante l’assenza di un danno concreto per i creditori, trattandosi di reato di
pericolo il cui elemento oggettivo è la messa in concreto rischio dell’integrità del patrimonio sociale
in garanzia della massa creditoria.

