La Cassazione penale si pronuncia in tema di atti persecutori stabilendo che rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che non sono direttamente rivolte alla persona offesa (Cass. pen., Sez. V, sent. 15/05/2025 (data ud. 05/03/2025) n. 18348)

In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non
essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita
privata, in particolare quelle che coinvolgono utilizzatori degli appartamenti delle persone offese
fino a dissuaderli dal continuare nel loro rapporto locatizio, determinando stati d’ansia e timore
gravi e significativi impatti nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime.

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