La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza di uno Stato membro (CGUE, Grande Sezione, 29 aprile 2025, C-181/23)

Avendo introdotto e attuato un programma istituzionalizzato di cittadinanza tramite investimento
come il Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment
(cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi eccezionali tramite investimento
diretto), fondato sull’articolo 10, paragrafo 9, del Maltese Citizenship Act (Chapter 188 of the Laws
of Malta) [legge sulla cittadinanza maltese (Capitolo 188 delle leggi di Malta)], come modificato dal
Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act (Act XXXVIII of 2020) [legge recante modifica n. 2 alla
legge sulla cittadinanza maltese (legge n. XXXVIII del 2020)], e dai Granting of citizenship for
Exceptional Services Regulations, 2020 (Subsidiary Legislation 188.06 of the Laws of Malta)
[regolamento del 2020 sulla concessione della cittadinanza in ragione di servizi eccezionali
(legislazione secondaria 188.06 delle leggi di Malta)], che istituisce una procedura di
naturalizzazione avente carattere di transazione in cambio di pagamenti o di investimenti
predeterminati e che è quindi assimilabile ad una commercializzazione della concessione della
cittadinanza di uno Stato membro nonché, per estensione, di quella dello status di cittadino
dell’Unione, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù
dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. La Repubblica di Malta è condannata alle
spese.

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