La Corte costituzionale si pronuncia sulla sostituzione del cognome dell’adottato con quello dell’adottante (Corte costituzionale, sent. 23 aprile 2025, n. 53)

La Corte costituzionale, nella sentenza numero 53, ha affermato che la scelta legislativa di non
consentire la sostituzione del cognome dell’adottato maggiore d’età con quello dell’adottante non
determina una lesione del diritto all’identità personale dell’adottato, né comporta una irragionevole
disparità di trattamento rispetto all’adozione piena del minore d’età.
I giudici costituzionali hanno affermato che la sostituzione con il cognome dell’adottante
equivarrebbe alla cancellazione del cognome dell’adottato «che per (almeno) diciotto anni ha
rappresentato il segno distintivo della sua identità personale» aggiungendo, inoltre, che non basta
prevedere il consenso dell’adottato a una adozione che produca tale effetto sostitutivo, poiché
questo lo esporrebbe al rischio di «condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si
considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio».
La Corte ha parimenti escluso che sussista una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla
disciplina dell’adozione piena del minore, poiché, finanche nei casi in cui l’adozione del maggiore
d’età venga richiesta da chi in passato sia stato affidatario dell’adottato, le due ipotesi legislative
restano disomogenee.
Più nel dettaglio, nella citata sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di
costituzionalità sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3, co. 1, della Costituzione, dell’art. 299, co.
1, del Codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire,
anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di
età», con il consenso dell’adottante e dell’adottato e al ricorrere di articolate condizioni indicate dal
Tribunale rimettente. La Corte ha, inoltre, ricordato che l’art. 299, co. 1, del Codice civile è stato
oggetto di una recente di incostituzionalità che ha consentito, con la sentenza di adozione, di
aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età,
se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto (sent. n.
135 del 2023). Simile intervento è servito a rimuovere una lesione del diritto all’identità personale
che proprio intorno al cognome originario dell’adottato a mano a mano si stratifica.
Da ultimo, la Corte ha precisato che, ove circostanze specifiche giustifichino un interesse della
persona maggiore d’età a cancellare il proprio originario cognome, l’ordinamento già appresta
specifici rimedi. In particolare, l’art. 89, co. 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che chiunque voglia
cambiare il cognome, anche perché «rivela l’origine naturale […], deve farne domanda al prefetto
della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato
civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve
esporre le ragioni a fondamento della richiesta».

Redazione Autore