Con la sentenza n. 52 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 47-quinquies, co. 7, della l. 354/1975, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare
la prole ad altri che al padre». In particolare, per i giudici costituzionali non è legittimo il divieto di
concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a
prendersi cura dei figli tanto da essere costretta ad affidarli a terze persone; e ciò in virtù
dell’equivalenza, per l’ordinamento giuridico, delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di
cura, educazione e mantenimento dei figli. Così concepita, la norma impedisce infatti ai minori di
fruire della relazione continuativa con almeno uno dei genitori, che in linea di principio deve
essere loro assicurata. Spetterà, in ogni caso, al Tribunale di sorveglianza di verificare l’effettiva
assenza del pericolo di commissione di nuovi reati da parte del condannato, e che il ripristino della
sua convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento di costoro a terze persone
in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi.
La Corte, infine, ha ritenuto compatibile con i principi costituzionali il diverso trattamento,
stabilito dall’ordinamento penitenziario, per la donna e l’uomo condannati che abbiano figli di età
non superiore a dieci anni ovvero gravemente disabili.

