Con la sentenza n. 32 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità
riguardanti l’art. 5 della legge della Regione Calabria n. 9 del 2024 affermando che la norma
regionale impugnata –prescrivendo alla Giunta regionale di dare conto, annualmente, al Consiglio,
fra l’altro, degli interventi realizzati da essa stessa e, in specie, per essa, dal Dipartimento di tutela
della salute – contribuisce, nell’ottica della leale collaborazione, al perseguimento degli obiettivi del
programma operativo 2022-2025 da parte del Commissario ad acta, nell’esercizio del potere
sostitutivo volto a garantire i livelli essenziali delle prestazioni inerenti al diritto fondamentale alla
salute.
In particolare, la disposizione impugnata, modificando la legge reg. n. 2 del 2016 istitutiva del
«registro tumori di popolazione della Regione Calabria», richiede alla Giunta regionale di riferire
annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi concernenti la
programmazione sanitaria e la rimodulazione dell’offerta sanitaria territoriale e ospedaliera «in
termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che
tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della
Regione Calabria». Secondo la Corte tale previsione si inserisce nel quadro delle misure individuate
dal programma operativo 2022-2025, adottato sulla scia del piano di rientro dal disavanzo sanitario,
programma nel quale vengono attribuiti al Dipartimento della salute, articolazione della Giunta
regionale, alcuni compiti relativi alla gestione dei registri tumori presenti sul territorio calabrese,
nonché previste forme di coinvolgimento dello stesso Dipartimento nella ridefinizione dei
programmi di screening per le patologie oncologiche, in linea con le indicazioni del legislatore
statale sull’impiego della rete dei registri tumori per adeguare la programmazione sanitaria in vista
di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche.

