La Cassazione penale si pronuncia in tema di elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona stabilendo che lo stesso si sostanzia nel sufficiente dolo generico, non essendo richiesto alcun dolo specifico.(Cass. pen., Sez. V, sent. 14/03/2025 (data ud. 28/01/2025), n. 10357)

L’elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) si sostanzia nel
sufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima
restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. Non viene richiesto alcun dolo
specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell’agente.

Redazione Autore