La Corte di Giustizia si pronuncia sullo stato di diritto e sul principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici (CGUE, Quinta Sezione, 06 marzo 2025, C 647/21 e C 648/21)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a
una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio
di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della
totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono
guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta
decisione. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto
dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un tribunale nazionale di
disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di
detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative
alla riassegnazione dei summenzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in
violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Le autorità giudiziarie
competenti a designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono
disapplicare una tale delibera.

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