La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di indipendenza dei giudici (CGUE, Grande Sezione, 25 febbraio 2025, C-146/23 e C-374/23)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, deve
essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a che: da un lato,
i poteri legislativo ed esecutivo di uno Stato membro determinino la retribuzione dei giudici purché
tale determinazione non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario ma si basi su modalità che: siano
previste dalla legge, siano oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, assicurino ai giudici un livello
di retribuzione adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, tenuto conto della situazione
economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e della retribuzione media in tale
Stato membro, e possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità
procedurali previste dal diritto di tale Stato membro; dall’altro lato, i poteri legislativo ed esecutivo
di uno Stato membro deroghino alla normativa nazionale, che definisce in modo oggettivo le
modalità di determinazione della retribuzione dei giudici, decidendo di aumentare tale retribuzione
in misura minore di quanto previsto da tale normativa, o addirittura di congelarne o ridurne
l’importo, purché una siffatta misura derogatoria non rientri nell’esercizio di un potere arbitrario
ma: sia prevista dalla legge, stabilisca modalità di remunerazione oggettive, prevedibili e
trasparenti; sia giustificata da un obiettivo di interesse generale perseguito nell’ambito di misure
che, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, non riguardino specificamente i
giudici ma incidano, più in generale, sulla retribuzione di categorie di funzionari o agenti pubblici,
sia necessaria e strettamente proporzionata al conseguimento di tale obiettivo, il che presuppone che
essa rimanga eccezionale e temporanea e che non pregiudichi l’adeguatezza della retribuzione dei
giudici all’importanza delle funzioni da essi svolte, e possa essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro
interessato.

Redazione Autore